Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 9 mag 1948
Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare la somma autorizzata con il presente decreto, all'apposito capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero delle finanze. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 3 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 141. - FRASCA
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