Art. 1
1 / 2In vigore dal 9 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:
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Per provvedere ai maggiori oneri inerenti ai lavori di ricostruzione e al ripristino delle attrezzature delle Aziende patrimoniali dello Stato, danneggiate dalla guerra, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire duecentotrentasei milioni, in aggiunta a quella disposta con il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 568.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-03;316#art-1