Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 9 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948: . Per provvedere ai maggiori oneri inerenti ai lavori di ricostruzione e al ripristino delle attrezzature delle Aziende patrimoniali dello Stato, danneggiate dalla guerra, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire duecentotrentasei milioni, in aggiunta a quella disposta con il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 568.
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