Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 13 apr 1948
Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Sale delle Langhe ed il nuovo comune di Sale San Giovanni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-02;245#art-2