Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 13 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per l'interno; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 febbraio 1948; . La frazione Bricco, facente parte del comune di Sale delle Langhe, è eretta in comune autonomo con la circoscrizione territoriale risultante dall'annessa pianta planimetrica e con la denominazione di Sale San Giovanni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-02;245#art-1