Art. 7
7 / 12In vigore dal 16 lug 1955
La Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato è composta dell'avvocato generale dello Stato, che la presiede, e dei quattro vice avvocati generali dello Stato più anziani.
Quando si debba procedere alle nomine in conformità dell'art. 31 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fa parte della Commissione un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione, designato dal Ministro per la grazia e giustizia.
Il Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato interviene nella Commissione come segretario; ha voto deliberativo negli affari relativi al personale d'ordine e subalterno, ed ha voto consultivo negli altri affari.
In caso di assenza o di impedimento dell'Avvocato generale dello Stato, la Commissione è presieduta dal Vice avvocato generale più anziano.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-02;155#art-7