Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 8 apr 1948
La tabella annessa al regio decreto 13 gennaio 1941, n. 120, e modificata con l' del decreto luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 158, è sostituita, per quanto concerne il ruolo degli avvocati e quello dei procuratori, dalla tabella annessa al presente decreto, firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 2 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GRASSI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 68. - FRASCA
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