Art. 10

Art. 10

10 / 12
In vigore dal 8 apr 1948
Al personale d'ordine e subalterno continuano ad applicarsi le norme del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, relative alle note di qualifica. Queste sono date per il personale appartenente all'Avvocatura generale dello Stato dal Segretario generale, e per il personale appartenente alle Avvocature distrettuali dall'Avvocato distrettuale. I provvedimenti relativi alla nomina del personale subalterno e degli agenti tecnici, all'esercizio della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'art. 31 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, nonché quelli relativi alle promozioni, trasferimenti, cessazione dal servizio e in genere alla carriera del suddetto personale sono adottati dall'Avvocato generale dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-02;155#art-10