Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 6 apr 1948
Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'articolo precedente non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. La Regione potrà tuttavia avvalersi per tali procedimenti del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 2 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 67. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-02;142#art-2