Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 6 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948; . Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi delle Amministrazioni statali sono estese all'Amministrazione regionale siciliana. Nei confronti dell'Amministrazione regionale siciliana si applicano le disposizioni del testo unico e del regolamento, approvati rispettivamente con regi decreti 30 ottobre 1933, nn. 1611 e 1612, e, successive modificazioni, nonché gli articoli 25 e 144 del Codice di procedura civile. Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parti l'Amministrazione dello Stato e l'Amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi tra lo Stato e la Regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
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