Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 6 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e le foreste; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948: Articolo unico. Le attribuzioni della Corte di appello di Roma in materia di usi civici sono devolute, per il territorio della Regione siciliana, alla prima Sezione della Corte di appello di Palermo. Resta salva la competenza della Corte di appello di Roma per i giudizi in corso presso la Corte medesima alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 2 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GRASSI - SEGNI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte del conti, addì 16 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 66. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-02;141#art-1