Art. 1
1 / 2In vigore dal 9 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1914, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:
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L'autorizzazione di spesa di lire quindici miliardi, prevista dall'art. 6 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48 per far fronte agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, è elevata a lire trenta miliardi.
Al predetto art. 6 è aggiunto il seguente comma:
Della suindicata maggiore spesa lire tredici miliardi sono destinati alla liquidazione degli oneri derivanti da opere appaltate o concesse dal Ministero dei lavori pubblici e lire due miliardi alla liquidazione degli oneri derivanti da opere la cui gestione è stata trasferita all'A.N.A.S.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-27;160#art-1