Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 9 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1914, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948: . L'autorizzazione di spesa di lire quindici miliardi, prevista dall'art. 6 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48 per far fronte agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, è elevata a lire trenta miliardi. Al predetto art. 6 è aggiunto il seguente comma: Della suindicata maggiore spesa lire tredici miliardi sono destinati alla liquidazione degli oneri derivanti da opere appaltate o concesse dal Ministero dei lavori pubblici e lire due miliardi alla liquidazione degli oneri derivanti da opere la cui gestione è stata trasferita all'A.N.A.S.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-27;160#art-1