Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 6 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948; . È autorizzata l'iscrizione, nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, della somma di L. 9.000.000, da mettersi a disposizione del commissario liquidatore dell'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio e Superiore (E.N.I.M.S.) per far fronte alle passività dell'Ente medesimo, in aggiunta alla somma di lire 2.000.000, già stanziata per lo stesso fine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 24 maggio 1945, numero 412.
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