Art. 1
1 / 2In vigore dal 27 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e il commercio;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:
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È autorizzata la spesa di L. 490.000.000 per la concessione all'Azienda Generale italiana Petroli (A.G.I.P.) di contributi per far fronte a maggiori oneri salariali.
Detta spesa sarà ripartita, per metà a carico dell'esercizio 1947-48 e per metà a carico dell'esercizio 1948-49.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio all'uopo occorrenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;325#art-1