Art. 4
4 / 25In vigore dal 12 mar 1948
Gli ispettori per i Servizi del tesoro sono nominati, a domanda, su parere del Consiglio di amministrazione, tra i funzionari dei ruoli della carriera amministrativa del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze e delle Intendenze di finanza, e del ruolo della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato, nonché tra i funzionari di gruppo A del ruolo amministrativo dell'Africa italiana prestino servizio, da almeno sei mesi, presso la Direzione generale del tesoro.
Tali funzionari dovranno avere compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado 8°, o avere già conseguito il grado 7°.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;111#art-4