Art. 23

Art. 23

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In vigore dal 12 mar 1948
Qualora si dovesse addivenire alla fusione dei ruoli del personale amministrativo e d'ordine del Ministero del tesoro con i ruoli del personale amministrativo e d'ordine del Ministero delle finanze, le promozioni che saranno conferite, nella prima applicazione del presente decreto, al personale dei ruoli della carriera amministrativa, centrale e della carriera d'ordine del Ministero del tesoro si intenderanno effettuate, ai soli fini del collocamento in ruolo, con la stessa decorrenza di quelle conferite nella prima applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, rispettivamente al personale dei ruoli della carriera amministrativa centrale e della carriera d'ordine del Ministero delle finanze.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;111#art-23