Art. 22
22 / 25In vigore dal 12 mar 1948
Nei primi due anni dalla data da cui ha effetto il presente decreto i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo A e B ed al 10° dei ruoli di gruppo C, di cui alle tabelle annesse al presente decreto, sono ridotti di un anno e mezzo.
I posti disponibili alla prima attuazione del presente decreto nei gradi 8° dei ruoli di gruppo A, 9° dei ruoli di gruppo B ed 11° dei ruoli di gruppo C, di cui alle tabelle annesse al presente decreto, saranno conferiti con i criteri indicati nell' del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed i periodi di anzianità previsti dallo stesso articolo per le promozioni a detti gradi sono ridotti di un anno e mezzo.
La riduzione di anzianità di cui ai precedenti commi non si applica al personale che abbia già fruito di analoga beneficio in precedenti promozioni e di essa non si potrà fruire per conseguire più di una promozione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;111#art-22