Art. 19
19 / 25In vigore dal 12 mar 1948
L'assunzione al grado iniziale del ruolo dell'ispettorato generale di finanza di cui alla tabella B dell'allegato V al presente decreto ha luogo mediante concorsi per titoli riservati al personale di grado 8° appartenente ai ruoli di gruppo A della Ragioneria, generale dello Stato, delle ragionerie delle Intendenze di finanza e dell'Amministrazione centrale del tesoro fornito di laurea in giurisprudenza od in scienze economiche e commerciali.
In sede di bando di concorso il Ministro per il tesoro potrà, di volta in volto, riconoscere utili, ai fini dell'ammissione ai suindicati concorsi, altri diplomi di laurea.
L' della legge 26 luglio 1939, n. 1037, è abrogato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;111#art-19