Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 12 mar 1948
Il personale appartenente ai ruoli istituiti in base al precedente ha sede di servizio in Roma. Esso, peraltro, può essere inviato in missione, con diritto al corrispondente trattamento, in tutte le sedi nelle quali si provvede alla fabbricazione di carte valori di pertinenza della Banca d'Italia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;111#art-14