Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 12 mar 1948
Nella prima applicazione del presente decreto il Ministro per il tesoro ha facoltà di trasferire nei ruoli di cui al precedente , e secondo l'ordine di anzianità di grado posseduta nel ruolo di provenienza, impiegati dei ruoli dell'Amministrazione provinciale del tesoro dei corrispondenti gruppi B e C, in base a loro richiesta e su designazione del Consiglio di amministrazione. Essi saranno inquadrati nel corrispondente grado di gruppo B e C, o nel grado immediatamente superiore semprechè in possesso dei prescritti requisiti di anzianità o di servizio per la promozione a detto grado.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;111#art-12