Art. 3
3 / 3In vigore dal 3 giu 1948
Il presente decreto ha effetto dal 1 aprile 1947.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 25 febbraio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - PELLA - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 73. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-25;469#art-3