Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 5 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportata dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per l'interno; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948: . Il comune di Rivarone, aggregato col regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3312, a quello di Bassignana, è ricostituito con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto. Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati, in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.
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