Art. 1
1 / 2In vigore dal 13 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:
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La frazione Scampitella del comune di Trevico è eretta in comune autonomo con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica annessa al presente decreto.
Il Prefetto di Avellino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni anzidetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-24;244#art-1