Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 6 mag 1982
Fatta eccezione delle servitù prediali, i diritti di godimento o di garanzia esistenti sui fondi acquistati secondo le norme del presente decreto sono soddisfatti sul prezzo. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1982, N. 203. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1982, N. 203.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-24;114#art-8