Art. 3
3 / 12In vigore dal 20 mar 1948
Gli atti di acquisto di fondi rustici da parte di cooperative regolarmente costituite, i cui soci siano tutti lavoratori agricoli, nonché gli atti di suddivisione e di assegnazione dei fondi stessi ai soci sono soggetti alla imposta fissa di registro ed a quella fissa ipotecaria, semprechè, avuto riguardo al numero dei soci, al momento dell'acquisto, a ciascun socio spetti una quota che non ecceda i limiti della piccola proprietà contadina, determinata a norma del penultimo comma dell'.
Per tutto il resto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli precedenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-24;114#art-3