Art. 2
2 / 12In vigore dal 4 mag 1950
Nel caso di acquisto previsto dall'articolo precedente possono essere concessi mutui al compratore, a termini dell', n. 1, della legge 5 luglio 1928, numero 1760.
Per i detti mutui il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, il cui limite massimo è elevato al 4,50 per cento, sarà corrisposto per trent'anni, indipendentemente dalla durata convenuta del mutuo.
Le suddette disposizioni si applicano anche quando il compratore sia una cooperativa regolarmente costituita, sia che si proponga la conduzione collettiva del fondo, oggetto del contratto, sia che se ne proponga la divisione fra soci.
Si applicano pure nel caso che, in seguito a divisione del fondo, fra i soci, si proceda al frazionamento del mutuo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-24;114#art-2