Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 26 mar 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 15 maggio 1945. Il presente decreto, munito del sigillo dello salto, sarà inserto nella Raccolta ufficiale, delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 22 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA - SCELBA PELLA DEL VECCHIO - CORBELLINI - EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1943 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 60. - FRASCA
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