Art. 1

Art. 1

1 / 2
In vigore dal 6 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948: . Per l'esercizio finanziario 1947-48 è concesso a favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa, per le spese di funzionamento della propria delegazione in Trieste, un contributo straordinario di L. 50.000.000 da inserire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro - rubrica Presidenza, del Consiglio dei Ministri, sotto rubrica Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, - relativo a detto servizio. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-20;96#art-1