Art. 6

Art. 6

6 / 6
In vigore dal 16 apr 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 19 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FANFANI - GRASSI - DEL VECCHIO - CORBELLINI - D'ARAGONA - CAPPA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 62. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-19;254#art-6