Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 19 mag 1948
L'Ispettorato per la bonifica degli immobili dagli ordigni esplosivi sarà soppresso dalla data che verrà stabilita con decreto da emanare su proposta del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per il tesoro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 18 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 159. - FRASCA
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