Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 19 mag 1948
L'ispettore, sotto la sua personale responsabilità, approva le proposte di esecuzione lavori e forniture o prestazioni e dispone la stipulazione dei relativi contratti sino all'importo di: L. 5.000.000 se da concludersi in economia; L. 10.000.000 se da concludersi a trattativa privata; L. 15.000.000 se da aggiudicarsi in seguito a licitazione privata; L. 20.000.000 se da aggiudicarsi in sede di asta pubblica. Entro questi limiti non sarà sentito il preventivo parere del Consiglio di Stato o di altri organi consultivi. Per gli atti relativi agli impegni e titoli di spesa il Ministro per la difesa può delegare, di concerto col Ministro per il tesoro, il capo dell'Ispettorato anche oltre i limiti stabiliti dal regio decreto 17 agosto 1928, concernente la facoltà di assumere impegni sul bilancio del Ministero della guerra da parte dei direttori generali e dei capi uffici autonomi, e successive modificazioni, ma non oltre i limiti indicati nel primo comma del presente articolo per le diverse forme dei contratti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-18;365#art-3