Art. 2
2 / 4In vigore dal 9 ott 1949
Sono posti alle dirette dipendenze dell'Ispettorato per la bonifica degli immobili dagli ordigni esplosivi, uffici periferici che possono avvalersi dell'organizzazione dei servizi territoriali dell'artiglieria, e del genio.
Il Ministro per la difesa stabilirà il numero e la circoscrizione degli uffici periferici di cui al comma precedente.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 18 luglio 1949, n. 653 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che a decorrere dal 1 luglio 1948 "sono altresi' soppressi gli uffici periferici previsti dall'art. 2 del citato decreto legislativo 18 febbraio 1948, n. 365."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-18;365#art-2