Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 9 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948: Articolo unico. L'assegno giornaliero previsto dall'art. 93 delle norme approvate col regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, a favore dei militari di truppa dell'Aeronautica in servizio di leva durante le licenze per infermità dipendenti da cause di servizio è elevato a lire quaranta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 18 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 100. -- FRASCA
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