Art. 3
3 / 3In vigore dal 5 mar 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 17 febbraio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - SFORZA - EINAUDI - DEL VECCHIO - SEGNI - TREMELLONI - MERZAGORA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 2. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-17;92#art-3