Art. 3

Art. 3

3 / 3
In vigore dal 5 mar 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 17 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA - EINAUDI - DEL VECCHIO - SEGNI - TREMELLONI - MERZAGORA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 1 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 2. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-17;92#art-3