Art. 1
1 / 3In vigore dal 5 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1918:
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Il Delegato italiano, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per gli affari esteri, cura, per conto del Governo, le trattative internazionali concernenti il programma di cooperazione economica europea in rapporto agli aiuti americani e costituisce, per quanto riguarda l'applicazione del programma stesso, l'organo di collegamento fra, le Amministrazioni statali competenti per la esecuzione di tale programma, e le rappresentanze degli Stati esteri o di organizzazioni internazionali che potranno essere istituite per la cooperazione predetta.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-17;92#art-1