Art. 1
1 / 6In vigore dal 9 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato del Consiglio dei Ministri con deliberazione del 14 febbraio 1948;
.
Gli appartenenti ai ruoli del personale del cessato Governo delle isole italiane dell'Egeo, di cui al decreto governatoriale 29 novembre 1942, n. 468, che alla data dell'11 maggio 1945 erano ancora in servizio sono assunti, su domanda, nelle corrispondenti categorie di impiego non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, con lo stato giuridico ed economico previsto dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive aggiunte e modificazioni, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-17;106#art-1