Art. 3

Art. 3

In vigore dal 22 apr 1948
Il presente decreto entra in vigore nei modi e nei termini stabiliti agli . 5; 5 del Trattato a degli Accordi di cui alle lettere a), b), c), d), dell' del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 16 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA - DEL VECCHIO - MERZAGORA - TREMELLONI - CAPPA - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 117. - FRASCA
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