Art. 2
In vigore dal 22 apr 1948
Al compimento delle operazioni relative all'applicazione dell'Accordo per lo scongelamento degli averi bloccati di cui alla lettera d) dell'articolo precedente è designato, per l'Italia, il Ministero del tesoro, il quale avrà, come organo esecutivo in materia, l'Ufficio italiano dei cambi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-16;214#art-rd-2