Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogo-tenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per il commercio con l'estero, per l'industria e commercio, per la marina mercantile e per le finanze; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948; . Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Montevideo, fra l'Italia e l'Uruguay il 26 febbraio 1947: a) Trattato di commercio; b) Accordo commerciale; c) Accordo di pagamento; d) Accordo per lo scongelamento degli averi bloccati; e) Protocollo di firma; f) Scambio di Note; ed allo scambio di Note effettuato a, Montevideo il 29 maggio 1947, portante modifiche agli Accordi suddetti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-16;214#art-rd-1