Art. 9
Accordo I

Art. 9

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In vigore dal 22 apr 1948
Il presente Trattato avrà la durata di tre anni. Se non sarà denunciato dall'uno o dall'altro dei due Paesi contraenti almeno sei mesi prima della scadenza, di detto termine, rimarrà in vigore fino a che venga denunciato dall'uno o dall'altro Paese. La denunzia produrrà i suoi effetti dopo un termine di sei mesi. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Montevideo il 26 febbraio 1947 in due esemplari, uno in lingua italiana e l'altro in lingua spagnola, ognuno dei quali farà piena fede. Per l'Italia Per l'Uruguay MARIO BRACCI E. R. LARRETA HECTOR ALVAREZ CINA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA
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