Accordo I
Art. 8
8 / 24In vigore dal 22 apr 1948
Il presente Trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Roma appena possibile.
I due Paesi contraenti si impegnano frattanto a dare immediata esecuzione al Trattato, a titolo provvisorio, per gli oggetti e nei limiti in cui ciò sia consentito al potere esecutivo dei rispettivi Paesi secondo le leggi costituzionali ivi vigenti.
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