Art. 6
Accordo I

Art. 6

6 / 24
In vigore dal 22 apr 1948
Allo scopo di assicurare l'origine delle merci importate, le Autorità dell'uno o dell'altro Paese potranno esigere che le stesse vengano accompagnate da certificato di origine vistato dall'Autorità Consolare del Paese importatore o da fattura consolare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-16;214#art-ai-6