Accordo I
Art. 6
6 / 24In vigore dal 22 apr 1948
Allo scopo di assicurare l'origine delle merci importate, le Autorità dell'uno o dell'altro Paese potranno esigere che le stesse vengano accompagnate da certificato di origine vistato dall'Autorità Consolare del Paese importatore o da fattura consolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-16;214#art-ai-6