Art. 5
Accordo II

Art. 5

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In vigore dal 22 apr 1948
Il presente Accordo sarà valido sino al 31 dicembre 1947. Si intenderà rinnovato tacitamente per periodi successivi di un anno ove non sia denunciato con preavviso di tre mesi prima della scadenza. Il presente Accordo sarà ratificato non appena possibile; tuttavia i due Governi si impegnano di metterlo immediatamente in vigore, a titolo provvisorio per gli oggetti e nei limiti in cui ciò sia consentito al potere esecutivo dei rispettivi Paesi secondo le leggi costituzionali ivi vigenti. Fatto a Montevideo il 26 febbraio 1947 in duplice esemplare, uno in lingua italiana e l'altro in lingua spagnola, ognuno dei quali farà pienamente fede. Per l'italia Per l'Uruguay MARIO BRACCI E. R. LARRETTA HECTOR ALVAREZ CINA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA
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