Art. 5
Accordo I

Art. 5

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In vigore dal 22 apr 1948
I prodotti naturali o manufatturati originari di uno dei due Paesi contraenti e in transito per il territorio dell'altro, non saranno soggetti a nessun diritto di transito, sia che transitino direttamente, sia che durante il transito debbano essere trasbordati o scaricati, depositati e di nuovo caricati. Gli stessi in nessun caso e per nessun motivo potranno essere sottoposti ad un trattamento meno favorevole di quello che sia accordato a prodotti in transito originari di un qualsiasi terzo Paese. La presente esenzione non si estende alle spese effettive inerenti al transito.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-16;214#art-ai-5