Art. 4
Accordo II

Art. 4

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In vigore dal 22 apr 1948
Le Autorità competenti dei due Paesi si comunicheranno mensilmente, nel modo più rapido possibile, i quantitativi di merci per le quali siano state rilasciate licenze di esportazione, facendone nel contempo giungere due copie alla Rappresentanza diplomatica del Paese rispettivo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-16;214#art-ai-4-2