Art. 4
Accordo I

Art. 4

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In vigore dal 22 apr 1948
L'Italia e l'Uruguay si concedono reciprocamente un trattamento non meno favorevole di quello accordato a qualsiasi altro Paese per tutto quanto concerne i tipi di cambio, l'assegnazione di divise, nonché l'assegnazione di contingenti rispetto a cambi, divise e al controllo quantitativo delle importazioni. Ciascuno dei due Paesi contraenti darà benevola considerazione a tutte le richieste che l'altro potesse avanzare in merito all'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-16;214#art-ai-4