Art. 3
Accordo II

Art. 3

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In vigore dal 22 apr 1948
Le quantità o i valori indicati per ciascun prodotto nelle Liste A e B del presente Accordo si riferiscono al periodo di un anno a partire dal 1 gennaio 1947. Le licenze non utilizzate nel periodo suindicato potranno essere utilizzate nel primo semestre successivo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-16;214#art-ai-3-2