Art. 2
Accordo II

Art. 2

11 / 24
In vigore dal 22 apr 1948
Il Governo uruguayano autorizzerà l'esportazione verso l'Italia delle merci originarie e provenienti dall'Uruguay indicate nella Lista A del presente Accordo, nei limiti delle quantità o dei valori ivi menzionati per ciascun prodotto. Il Governo italiano autorizzerà l'esportazione verso l'Uruguay delle merci, originarie e provenienti dall'Italia, indicate nella Lista B del presente Accordo, nei limiti delle quantità o dei valori ivi menzionati per ciascun prodotto. Ciò in quanto tali autorizzazioni siano necessarie in base alle disposizioni rispettivamente vigenti nei due Paesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-16;214#art-ai-2-2