Accordo II
Art. 2
11 / 24In vigore dal 22 apr 1948
Il Governo uruguayano autorizzerà l'esportazione verso l'Italia delle merci originarie e provenienti dall'Uruguay indicate nella Lista A del presente Accordo, nei limiti delle quantità o dei valori ivi menzionati per ciascun prodotto.
Il Governo italiano autorizzerà l'esportazione verso l'Uruguay delle merci, originarie e provenienti dall'Italia, indicate nella Lista B del presente Accordo, nei limiti delle quantità o dei valori ivi menzionati per ciascun prodotto.
Ciò in quanto tali autorizzazioni siano necessarie in base alle disposizioni rispettivamente vigenti nei due Paesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-16;214#art-ai-2-2