Art. 1
Accordo IV

Art. 1

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In vigore dal 22 apr 1948
ACCORDO PER LO SCONGELAMENTO DEGLI AVERI BLOCCATI Il Governo italiano e il Governo Uruguayano, animati dal desiderio di ristabilire la normalità di trattamento degli averi di spettanza delle persone fisiche e giuridiche di ciascuno dei due Paesi, convengono quanto segue: Gli averi delle persone fisiche e giuridiche residenti o domiciliate in Italia e delle persone fisiche e giuridiche italiane ovunque residenti o domiciliate saranno liberati da ogni misura cautelare, ivi compresi il sequestro, il blocco e il controllo politico, presa contro di essi in Uruguay. Gli averi delle persone fisiche e giuridiche residenti o domiciliate in Uruguay e delle persone fisiche e giuridiche uruguayane ovunque residenti o domiciliate saranno liberati da ogni misura cautelare, ivi compreso il sequestro, il blocco e il controllo politico, presa contro di essi in Italia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-16;214#art-ai-1-4