Art. 1
Accordo III

Art. 1

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In vigore dal 22 apr 1948
ACCORDO DI PAGAMENTI FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY Il Governo italiano e il Governo Uruguayano convengono che il regolamento dei pagamenti reciproci venga effettuato in base alle disposizioni contenute negli articoli seguenti: . I pagamenti correnti tra l'Italia e l'Urugnay saranno effettuati in divise liberamente trasferibili, con osservanza delle modalità vigenti in ciascuno dei due Paesi, o che venissero concordate a norma del seguente .
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-16;214#art-ai-1-3