Art. 1
Accordo I

Art. 1

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In vigore dal 22 apr 1948
Accordi e scambi di Note fra l'Italia e l'Uruguay TRATTATO DI COMMERCIO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY Il Capo Provvisorio dello Stato italiano da una parte e il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay dall'altra, animati dal desiderio di sviluppare le relazioni commerciali esistenti fra i due Paesi, hanno convenuto di stipulare un Trattato di Commercio e hanno nominato loro Plenipotenziari; Il Capo Provvisorio dello Stato italiano il Signor Prof. Mario Bracci, suo Ambasciatore Straordinario; Il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay il Sig. Dott. Eduardo Rodriguez Larreta, Ministro degli Affari Esteri e il Dott. Ettore Alvarez Cina, Ministro delle Finanze; i quali, dopo di essersi scambiati i loro rispettivi pieni poteri e di averli trovati in buona debita forma, hanno convenuto quanto segue: I cittadini, le merci e le navi italiane nell'Uruguay, ed i cittadini, le merci e le navi uruguayane in Italia sono ammessi senza restrizione alcuna al trattamento della nazione più favorita, godendo quindi di qualsiasi favore, privilegio e immunità che in Italia o nell'Uruguay siano accordati ai cittadini, alle merci e alle navi di qualsiasi altro Paese. Per quanto riguarda le navi può essere fatta eccezione per quel che si riferisce alla navigazione di cabotaggio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-16;214#art-ai-1